Piano Casa

  • INTRODUZIONE:

    Il Piano Casa è stato prorogato per altri 2 anni dal Consiglio Regionale, scadrà infatto il 31 gennaio 2017, e non più il 31 gennaio 2015. Molte le novità introdotte oltre alla proroga.
    Il Piano Casa si applica agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di sostituzione edilizia degli edifici i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano realizzati legittimamente e, se non ultimati, abbiano ricevuto il titolo abilitativo edilizio.
    La normativa si applica anche nelle zone agricole e nelle zone più urbanizzate delle aree naturali protette. Sono esclusi gli insediamenti urbani storici come individuati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale.
    Per gli ampliamenti degli edifici esistenti è prevista la possibilità di monetarizzare il mancato rispetto degli standard urbanistici nel caso siano impossibili da realizzare le opere di urbanizzazione secondaria necessarie.

    INTERVENTI DI AMPLIAMENTO:

    In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo, interventi di ampliamento, nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile:

    a) 20 per cento per gli edifici indicati nell’articolo 2 a destinazione residenziale, pubblica o privata, uniplurifamiliari, per un incremento complessivo massimo, per ogni edificio così come definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820, di 70 metri quadrati di superficie, e comunque per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia funzionale;
    b) 20 per cento per gli edifici indicati nell’articolo 2 destinati alle strutture che prestano servizi socioassistenziali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche, per un incremento massimo di 200 metri quadrati per l’intero edificio;
    c) 20 per cento per gli edifici di cui all’articolo 2, a destinazione non residenziale, per un incremento massimo di 200 metri quadrati di superficie per l’intero edificio; tali limiti sono aumentati al 25 per cento, per un incremento massimo di 500 metri quadrati, in caso di destinazione per le attività produttive e artigianali;
    d) per gli edifici a destinazione mista, residenziale e non, le percentuali ed i limiti massimi previsti dalle lettere a) e b) si sommano e vengono calcolati in relazione alla volumetria o alla superficie utile delle singole porzioni a differente destinazione.

    Gli interventi di ampliamento sono consentiti anche con aumento del numero delle unità immobiliari, principalmente in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell’edificio.

    Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
    Le percentuali di ampliamento sono elevate di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 1 Kw.

    Inoltre, sono consentiti interventi di realizzazione di pertinenze che non comportino aumenti di volume e di superficie utile.

    La destinazione d’uso degli edifici che hanno usufruito dell'ampliamento concesso dal Piano Casa deve essere mantenuta per dieci anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori.

    Al fine di incentivare l’adeguamento degli edifici esistenti alla vigente normativa antisismica, le percentuali sopra riportate prevedono ulteriori incrementi dal 25 al 35% a seconda delle zone sismiche nelle quali si interviene.

    INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE:

    Sono inoltre consentiti, con esclusione degli edifici ricadenti nelle zone C e previa acquisizione del titolo abilitativo, interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, nel modo seguente:

    a) per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50 per cento, ampliamento fino al 35 per cento;
    b) per edifici plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a 500 metri quadrati in stato di degrado, ampliamento fino al 60 per cento, a condizione che venga mantenuto almeno il precedente numero di unità immobiliari in capo ai proprietari;
    c) per edifici residenziali ricadenti nelle zone territoriali omogenee E (agricole), con esclusione di quelli realizzati prima del 1950, ampliamento fino al 20 per cento della cubatura esistente.

    Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008 e successive modifiche.

    INTERVENTI DI RECUPERO:

    Sono inoltre consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo:

    a) interventi di recupero a fini residenziali dei volumi accessori, pertinenziali, nonché delle unità immobiliari ad altri usi destinati, degli edifici a destinazione residenziale per almeno il 50 per cento, limitatamente al 20 per cento del volume o della superficie per ogni edificio e comunque per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia funzionale, fino ad un massimo di 70 metri quadrati;
    b) interventi di recupero a fini residenziali di volumi accessori e pertinenziali degli edifici a destinazione prevalentemente residenziale, ubicati in zone destinate urbanisticamente all’agricoltura, purché il cambio di destinazione d’uso non superi il 50 per cento della superficie della parte residenziale preesistente e comunque entro il limite di cui alla lettera precedente.

    Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008 e successive modifiche.

    PROCEDURA:

    Gli interventi contemplati dal Piano Casa sono consentiti previa acquisizione del Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, a seconda dei casi, e devono essere acquisiti entro il 31/01/2015.
    Trattandosi, comunque, di interventi di nuova costruzione, sono necessari anche i calcoli strutturali da consegnare presso il Genio Civile. Inoltre, si potrebbe verificare il caso in cui la nuova struttura interferisca con quella preesistente, ed in questi casi è necessaria anche la verifica sismica di tutto l'edificio interessato.
    Il Piano Casa può essere applicato, con riferimento ad ogni singolo intervento, una sola volta a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

approfondisci:


Legge Regionale 11 agosto 2009, n.21.

Brochure esplicativa sul Piano Casa redatta della Regione Lazio.

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